Ordinanze

Attività di pesca nello specchio acqueo del Parco Marino "Secca di Amendolara"

Ordinanza N. 2/2024, del 19/06/2024

 

 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

 

PREMESSO CHE

 

  • con Legge Regionale, n. 24 del 16.05.2013, avente ad oggetto “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”, sono stati accorpati i cinque parchi marini regionali, istituendo l’Ente per i Parchi Marini Regionali – ente strumentale della Regione - cui sono state demandate le funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali;
  • con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 138 del 12.12.2017, è stato costituito l’Ente per i Parchi Marini Regionali, con sede presso la Cittadella Regionale;
  • con Decreto Commissariale, n. 01 del 16.02.2018, è stato costituito l'Ufficio provvisorio del Commissario Straordinario;
  • con D.G.R. n. 318 del 10.08.2019, l’Ente per i Parchi Marini Regionali è stato individuato quale Ente Gestore di 28 ZSC marino-costiere;
  • con Legge regionale 16.12.2022, n. 46, è stato istituito il Parco Marino Regionale Secca di Amendolara, la cui gestione è stata demandata all’Ente per i Parchi Marini Regionali;
  • con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 24 del 26.04.2024, il dott. Raffaele Greco è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente per i Parchi Marini Regionali;
  • l’EPMR è preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela delle risorse naturali;
  • tra le funzioni in capo all’ EPMR, rientrano la gestione, la valorizzazione, la protezione e il controllo ambientale dell’area marina interessata.

 

 

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

 

VISTA la “Legge quadro sulle aree naturali protette” n. 394 del 6 dicembre 1991 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 13 dicembre 1991.

 

VISTO il Piano di Gestione della ZSC “Secca di Amendolara”.

 

CONSIDERATO l’articolo 6, paragrafo 1 della predetta Direttiva Habitat, che prevede l’applicazione di Misure di Conservazione che rendano compatibili le attività di prelievo con la conservazione delle popolazioni delle specie di cui all’Allegato V della Direttiva 92/43/CE.

 

TENUTO presente che gli Enti gestori hanno un ruolo centrale per la gestione delle aree ZSC e la conservazione degli habitat e le specie di interesse comunitario presenti al loro interno, nonché il compito di verificare l’attuazione delle Misure di Conservazione e pianificare le attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

 

VISTA la legge regionale n. 46 del 16 dicembre 2022 (BURC n. 288 del 16 dicembre 2022), con la quale è stato istituito il Parco Marino regionale denominato come l’omonima ZSC “Secca di Amendolara”, di seguito Parco, affidato all’Ente per i Parchi Marini Regionali e che include la sopraccitata ZSC.

 

CONSIDERATO il comma 2 dell’articolo 7 (Norme di salvaguardia), della predetta Legge Regionale n. 46, che prevede la regolamentazione della pesca all’interno del Parco.

 

TENUTO CONTO:

  • dell’emergenze ambientali evidenziate dagli studi, attualmente in corso, condotti dalla Stazione Zoologica Anton Dhorn, sede di Amendolara;
  • che i risultati di questi studi sono propedeutici e fondamentali per individuare i target di conservazione di biodiversità, le minacce dirette e indirette, e la stesura di un Regolamento per garantire un Buono Stato di Salute dei fondali ricadenti nella Secca di Amendolara;
  • che la stesura di un Regolamento dovrà essere redatto applicando il concetto di progettazione partecipata, coinvolgendo: soggetti istituzionali (Regione, Enti di Ricerca, Università), parti sociali (Associazioni ambientaliste, cooperative di pesca professionali, associazioni pesca sportive, diportisti, e cittadini del territorio comunale);
  • che nelle more della stesura di un apposito Regolamento è necessario evitare il degrado degli habitat naturali, degli habitat di specie, il sovra sfruttamento degli stock ittici e la perturbazione delle specie, per cui è stata designata la “ZSC Secca Amendolara" - IT9310053, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative, per quanto riguarda gli obiettivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

 

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, nelle more della definizione del Piano del Parco e, nello specifico, di un regolamento dell’attività di prelievo nell’area marina delimitata dal Parco, e quindi an-che dalla ZSC, applicare una misura di salvaguardia precauzionale, che possa garantire la tutela degli habitat e degli stock ittici della Secca di Amendolara.

 

Per le motivazioni sopra elencate,

 

ORDINA

 

  1. il divieto, nello specchio acqueo del Parco Marino Regionale “Secca Amendolara", di:

 

  • pesca a strascico, pesca con l’impiego di palangari, reti derivanti e a circuizione;
  • la pesca subacquea con l’ausilio di bombole;
  • la pesca in apnea, per più di 5 Kg di pescato;
  • l'acquacoltura e il ripopolamento attivo;
  • l’asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
  • l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  • l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti;
  • le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei pro-grammi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

 

  1. di trasmettere la presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni derivanti dalle violazioni dei divieti e delle norme vigenti:

 

  • alla Capitaneria di Porto di Corigliano;
  • all’Ufficio Locale Marittimo di Trebisacce;
  • al Sindaco del Comune di Amendolara;
  • alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela Ambiente – Settore Parchi ed Aree Naturali Protette.

 

  1. la presente Ordinanza sarà pubblicata sull’Albo online dell’Ente.

 

La presente Ordinanza, inoltre, sarà portata a conoscenza della popolazione, ai sensi dell’art 8, c.3 della L. 241/90, mediante pubblicazione:

  • sull’Albo Pretorio Comunale;
  • sul sito web istituzionale del Comune di Amendolara;
  • su cartelli monitori posti nell'aree portuali di Corigliano e Sibari;
  • sulla stampa e sui social media (comunali e dell’EPMR).

 

AVVERTE

 

che, avverso la presente Ordinanza, è consentito ricorso al TAR di Catanzaro, entro 60 giorni, oppure in alternativa, ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione dell’atto sull’Albo Pretorio online dell’ente.

 

Catanzaro, 19 giugno 2024

 

 

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Progetto per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali

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